12 Giu Toponimo vigna
Problemi per le menzioni “vigna”, “vigneto” e simili
quando seguiti dalla menzione del relativo “toponimo”
o di un non meglio precisato “nome tradizionale”:
inutilizzabili da questa campagna 2011/12 se manca
l’elenco positivo regionale che li ammette uno per uno
1.1. Normativa in materia. Non bastassero le dettagliate norme Ue che disciplinano in via prioritaria l’indicazione delle “sottozone”, come illustrato nel dettagliato articolo che abbiamo riportato da pag. 924 di L.V. n. 12/2010, l’Ufficio Complicazioni Mipaaf e dintorni ha voluto creare una speciale normativa che – in parte al di fuori dalla regolamentazione Ue – regola la dichiarazione dei “toponimi” quando preceduti dal termine “Vigna” o i suoi sinonimi (a nostro parere: “Vigneto”, “Terreno Vitato”, “Rive” e quant’altro). Termini, peraltro, che lo stesso Mipaaf non ha nemmeno avuto cura di far tutelare dalla Ue inserendoli nell’elenco delle “menzioni tradizionali” protette di cui ai Regolamenti n. 1.234/07 e 607/09.
In passato la dichiarazione predetta era subordinata a regole varie, per cui per dichiarare “Vigna …..” era solitamente sufficiente che fosse citata dal disciplinare e nell’Albo dei vigneti, ma da questa vendemmia (D. Lgs. n. 61/2010, art. 6, comma 8 – ex legge 164, L.V. n. 4/2010, pag. 220) lo stesso termine può essere dichiarato soltanto nella presentazione e designazione dei vini a Doc/Docg, quando il vino:
a) è ottenuto (implicitamente al 100 %) dalla superficie vitata corrispondente la quale, è implicito, deve essere delimitata in modo dettagliato e certo,
b) sia stato rivendicato nella denuncia di produzione delle uve presentata entro il 16 gennaio scorso,
c) la sua vinificazione (e, riteniamo, la sua detenzione) avvenga separatamente (implicitamente: da qualsiasi altra partita),
d) il toponimo è previsto in un apposito “elenco positivo” “a livello regionale”, vale a dire stabilito dalla competente Regione, indispensabile a partire dall’inizio do questa campagna.
Ed è quest’ultimo vincolo, che non pochi hanno sottovalutato, a creare problemi nelle Regioni che non hanno ancora emanato l’elenco positivo medesimo. E con i tempi di caccia alle streghe che corrono, in presenza della norma attualmente in vigore che impone un elenco regionale, non c’è da fidarsi più di tanto delle forme preesistenti di convalida del toponimo, evidentemente annullate dai soloni che hanno redatto e approvato il D. Lgs. n. 61.
Da quanto precede – se la legge è legge, come si pretende fin troppo spesso – ne deriva che in mancanza dell’elenco regionale medesimo, il produttore non può rivendicare il termine “Vigna ….” e, soprattutto, non può utilizzarlo nella etichettatura dei vini che ne avrebbero il potenziale diritto.
Tuttavia siccome certi Organi di controllo talvolta non si fanno riguardi per contestazioni spietate a carico di aziende oneste, ma sono pieni di comprensione e di interpretazioni arrampicate sugli specchi quando si tratta di giustificare carenze dei colleghi burocrati, è possibile che trovino il modo per non contestare l’uso di tradizionali nomi di “Vigna …”, ancorché non ripresi negli elenchi positivi regionali.
In quanto all’aspetto sanzionatorio, non ci risulta che il D. Lgs. n. 61/2010 o altre norme prevedano sanzioni specifiche per coloro che dichiarano il nome “vigna ….”, quando il vino è stato prodotto secondo i suindicati requisiti, ma manca solo il provvedimento regionale. Resta però il problema della difficile posizione in cui vengono a trovarsi le strutture di controllo che, piano dei controlli alla mano, si troverebbero costrette a bloccare partite non conformi sotto il profilo predetto.
1.2 – In quanto al “nome tradizionale” che può essere abbinato a “Vigna” o suoi sinonimi, è un oggetto misterioso non presente nella preesistente Legge 164/92, inserito nel Decreto n. 61 senza alcuna ulteriore spiegazione della sua portata.
1.3 – Portata dell’elenco positivo a livello regionale: è solo quella di stabilire l’elenco stesso, ma senza alcuna facoltà di porre condizioni aggiuntive rispetto a quelle dell’art. 6, comma 8. Resta pacifico, comunque, che al di sopra della norma predetta – anche per le zone con ampiezza di “località” – resta prioritaria e obbligatoria la regolamentazione Ue sulle c.d. “sottozone” (“per la Ue: “unità geografica più piccola della zona che è alla base della Dop”). Manca, a tale proposito, uno spartiacque fra i terreni vitati che rientra nella definizione di “località” e quelli, implicitamente più piccoli, che costituiscono semplice “toponimo”, ma di esso se ne è accennato nel suindicato articolo leggibile in L.V. n. 12/2010.
2. Menzioni “vigna”, “vigneto” e simili
quando seguiti dalla menzione del relativo “toponimo”
o di un “nome tradizionale” – Norme regionali.
Riportiamo di seguito, per conoscenza, gli estremi dei provvedimenti regionali sull’argomento che siamo riusciti ad individuare in quella selva oscura che sono i siti ufficiali delle Regioni, la maggior parte dei quali sembrano quasi criptati, consentendo di trovare le norme solo se ne conoscono i loro estremi e/o il n. e la data in cui sono pubblicati nel relativo Bollettino Ufficiale.
– Provvedimenti completi, con l’elenco delle menzioni “vigna”
o suoi sinonimi già dichiarabili:
2.1.1. – Provincia autonoma di Trento:
– Deliberazione della Giunta Prov.: n. 1648 del 29 luglio 2011, n. 1648. Boll. Uff. n. 32/I-II del 9.8.2011;
– Contenuto (2 pagine): primo elenco provvisorio dei n. 14 toponimi o nomi tradizionali, senza distinguere gli uni dagli altri, presumibilmente dichiarabili per tutti i vini a Doc locali.
– Condizioni: che siano conformi all’art. 6/8 del D. Lgs. n. 61/2010, ma senza indicare in modo specifico la delimitazione del territorio che possono rivendicarli.
2.2 – Idem, con i criteri per stabilire l’elenco, ma non indicanti i singoli
toponimi e nomi tradizionali ammessi:
2.2.1 – Regione Piemonte
– Determinazione Direz. Agricoltura: n. 646 del 30 giugno 2011. Bollettino Ufficiale: non rintracciato;
– Contenuto (7 pagine): criteri e modulistica per costituire l’elenco positivo, ma senza quest’ultimo;
– Condizioni: varie e qui non riassumibili ma, sintetizzando, fra le altre:
– il toponimo: ammesso se sostenuto con prova cartografica e relativa delimitazione;
– il nome tradizionale: che sia usato dall’azienda per almeno 25 anni.
2.2.2 – Regione Toscana
– Decreto: 7 novembre 2011, n. 4801, che si allega p.c. (pdf: Toscana_ElencoVigne, 2 pagine)
– Bollettino Ufficiale: n. 46 del 16 novembre 2011;
– Contenuto: (4 pagine): indicazione delle modalità per costituire l’elenco positivo, ma senza quest’ultimo;
– Condizioni: varie e qui non riassumibili ma, sintetizzando, fra le altre:
– il toponimo: con tale il decreto intende il nome proprio del luogo, come da cartografia;
– il nome tradizionale: solo se di uso continuativo da almeno 5 anni.
2.2.3 – Regione Marche
– Delibera Giunta Regionale: n. 1065 del 25 luglio 2011. Bollettino Ufficiale: non individuato;
– Contenuto (11 pagine): criteri per costituire l’elenco positivo, ma senza quest’ultimo, che dovrà essere pubblicato sul sito dell’Artea (ad oggi non ancora diffuso);
– Condizioni: varie e qui non riassumibili ma, sintetizzando, fra le altre:
– il toponimo, come da cartografia ufficiale; non attribuibile a una sola azienda, utilizzabile da più produttori;
– il nome tradizionale: che sia utilizzato continuativamente dall’azienda per almeno 5 anni.
2.3 – Nota di Legislazione Vinicola. Da tali esempi di provvedimenti regionali (che, a parte l’allegato Toscana) invieremo a quanti ne faranno richiesta via e-mail, si rileva che solo Toscana e Marche hanno una struttura simile, mentre per gli altri casi essa cambia sensibilmente. Abbiamo varie perplessità in proposito, ma una emerge su tutte: che solo la Provincia autonoma di Trento ha reso disponibile un elenco applicabile mentre le altre regioni, se non hanno provveduto successivamente, lasciano gli interessati senza l’elenco positivo necessario ai fini della dichiarazione in etichetta.
Al momento non ci è noto quali altre Regioni, interessate alla menzione, abbiano adempiuto a detto obbligo, né se quelle sopra citate al p. 2.2. hanno poi emanato la lista positiva.