Adempimenti burocratici vendemmia 2023

Adempimenti burocratici vendemmia 2023

VENDEMMIA 2023 NORME CHE REGOLAMENTANO QUESTO MOMENTO

 

La vendemmia è il momento in cui si concentrano sia i lavori in vigna in cantina e la burocrazia, comunque, è presente con i propri adempimenti. Seguiamo le varie fasi indicando, in modo pratico, cosa prevede la legislazione italiana.

 

TRASPORTO DELLE UVE DALLA VIGNA ALLA CANTINA:

  • Se il trasporto avviene dalla vigna del produttore delle uve alla propria cantina e la distanza stradale è inferiore a 70 km non occorre nessun documento di trasporto o MVV;
  • Se il trasporto avviene dalla vigna del produttore delle uve alla cantina dell’acquirente e la distanza stradale è inferiore a 70 km occorre solamente il DDT per giustificare la presa in carico delle uve da parte dell’acquirente;
  • Se il trasporto avviene dalla vigna del produttore delle uve alla propria cantina e la distanza stradale è superiore a 70 km occorre sempre redigere l’MVV il quale deve essere elettronico oppure deve essere vidimato, prima della partenza, al Comune ove ricadono i vigneti o tramite PEC inviata a l’ICQRF competente per territorio;
  • Se il trasporto avviene dalla vigna del produttore delle uve alla cantina dell’acquirente e la distanza stradale è superiore a 70 km occorre sempre redigere l’MVV il quale deve essere elettronico oppure deve essere vidimato, prima della partenza, al Comune ove ricadono i vigneti o tramite PEC inviata a l’ICQRF competente per territorio;

Ricordo inoltre che è molto importante redigere in modo corretto i documenti che accompagnano le uve visto che questi documenti sono la prima certificazione che il produttore da al vinificatore e deve riportare in modo chiaro:

  1. Il venditore oltre alla propria ragione sociale completa deve riportare in modo leggibile codice fiscale e/o partita iva;
  2. Chi redige il documento che accompagna le uve deve riportare la ragione sociale completa ed in modo leggibile codice fiscale e/o partita iva del destinatario;
  3. Chi redige il documento che accompagna le uve deve riportare la ragione sociale completa ed in modo leggibile codice fiscale e/o partita iva dell’acquirente che può essere diverso dal destinatario, in questo caso si può parlare di conto lavorazione dell’acquirente presso la cantina del destinatario;
  4. Chi redige il documento che accompagna le uve deve riportare, nella descrizione lo stato fisico delle uve (es. uve fresche oppure uve vendemmiate a macchina, in questo caso indicare oltre al preso del pigiadiraspato anche i raspi probabili rimasti in vigna) per esempio;

Uve fresche atte a IGT TERRE SICILIANE merlot 2023 rosso oppure uve fresche atte a BRUNELLO DI MONTALCINNO 2023, a seguire la massa volumica che non è altro che la densità a 20 gradi X 0,998203 il risultato è la massa volumica da riportare nei documenti che accompagnano le uve. Il problema del peso, previsto obbligatoriamente, è molto sentito e quindi l’ICQRF per semplificare a scritto:

“Detti trasporti di uve devono essere scortati da un documento MVV-E o MVV, senza che sia applicabile alcuna deroga;

pesa pubblica: nel caso di un documento MVV-E che scorti il trasporto delle uve su territorio nazionale con partenza dal vigneto fino alla cantina, essendo obbligatoria l’indicazione della quantità, qualora ci si avvalga della facoltà di annotare sul documento stesso la dicitura “pesa pubblica”13, è possibile indicare:

 

nel predetto campo obbligatorio, la quantità “simbolica” di “1” kg;

nel campo 17.2d “Altre informazioni”, la dicitura “pesa pubblica”.

Tale facoltà è espressamente prevista dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013 (vedi istruzioni per la compilazione delle caselle n. 17d, e ed f, e n. 17.l) a condizione che il trasporto sia diretto alla pesa pubblica più vicina situata nello stesso Comune ove inizia il trasporto o in Comune limitrofo e che, successivamente alla pesatura, sia allegata al documento la ricevuta del peso che costituirà parte integrante del documento.

 

CARTELLI DA APPORRE AI VASI VINARI OVE AVVIENE LA FERMENTAZIONE

In cantina ogni vaso vinario che contenga un vino o un prodotto a monte del vino deve riportare un cartello indicante il tipo di prodotto contenuto:

  1. Le uve appena lavorate devono riportare un cartello indicante – mosto in fermentazione atto a, e qui riprendiamo quello che è stato riportato nei documenti di accompagnamento delle uve oppure nella scheda di ingresso delle uve stesse
  2. Al momento della svinatura per i rossi o quando i vini raggiungono 1gr/litro ancora da svolgere occorre cambiare il cartello e riportare nel nuovo vino nuovo in fermentazione atto a……………..

SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE VINACCE

Le vinacce debbono essere adoperate per l’assolvimento delle prestazioni viniche e quindi debbono essere inviate in distilleria, con l’apposito modello MVV che può essere cartaceo o telematico, o altrimenti utilizzate come fertilizzanti, facendo in questo caso una comunicazione telematica preventiva (almeno 4 gg prima dello spargimento in campo) all’ICQRF competente per territorio con un modello telematico, ecco quanto riporta la circolare ICQRF

  • sono tenuti a trasmettere, entro il quarto giorno antecedente le operazioni di ritiro, l’apposita comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nel SIAN (DSTT comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione).

 

SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE FECCE

Le fecce debbono essere adoperate per l’assolvimento delle prestazioni viniche e quindi debbono essere inviate in distilleria, con l’apposito modello MVV che può essere cartaceo o telematico, o altrimenti utilizzate come fertilizzanti, facendo in questo caso una comunicazione telematica preventiva (almeno 4 gg prima dello spargimento in campo) all’ICQRF competente per territorio con un modello telematico, ecco quanto riporta la circolare ICQRF

  • sono tenuti a trasmettere, entro il quarto giorno antecedente le operazioni di ritiro, l’apposita comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nel SIAN (DSTT comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione).

 

Se viene emesso MVV, copia deve essere inviata tramite mail all’ICQRF entro il giorno lavorativo successivo all’invio in distilleria.

Si ricorda, infine, l’obbligo di denaturazione delle fecce di vino prima di essere estratte dalle cantine, previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 238/2016 da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto prot. 11294 del 25 settembre 201745, modificato dal decreto interministeriale, prot. n. 0106913 del 16/02/2023, per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024. In particolare, per le predette campagne, i prodotti vitivinicoli, comprese le fecce destinate alla distillazione, possono essere denaturati con l’aggiunta cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio se detto sottoprodotto è inviato in distilleria, ove non diversamente previsto dalla legge n. 238 del 12 dicembre oppure con solfato ferroso se sparse in campo. Ricordo inoltre che i sottoprotti della vinificazione quando distribuiti in campo la quantità massima non potrà essere superiore a 30/qli per ettaro.

 

 

Sinalunga 31/08/2023